Discussione sulle linee generali
Data: 
Lunedì, 7 Luglio, 2014
Nome: 
Stefania Covello

A.C. 303-A ed abbinate

Relatore

 Signor Presidente, buonasera, cari colleghi, giunti ormai in Aula dopo un percorso approfondito e dettagliato, vorrei dire che per me è stato momento formativo e costruttivo, proprio perché mi è stato dato l'onore di portare avanti un onere, quello di essere relatrice di un provvedimento di legge molto importante. Abbiamo, anzi, proceduto, direi, nei lunghi mesi, perché sappiamo che questo provvedimento, in realtà, è stato presentato già dalla XVI legislatura, per cui oggi, dopo anni, approda finalmente in Aula. E questo è un grande risultato che tutte insieme, le forze politiche, hanno cercato di portare avanti, dicevo prima, con armonia e con spirito costruttivo e del quale, dove possibile, abbiamo tutti cercato maggiormente di condividere al massimo tanti punti. 
  Conosciamo l'importanza di questo provvedimento che, dopo tanti anni, approda finalmente in Aula e che con l'espressione «agricoltura sociale» ricomprende un insieme di esperienze concrete, che affondano le loro radici in alcuni aspetti tradizionali dell'agricoltura, come, per esempio, il suo carattere multifunzionale, il legame tra azienda agricola e famiglia rurale, per esaltarne il carattere sociale e proporsi, quindi, come luogo per l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione delle persone diversamente abili; delle persone diversamente abili dal punto di vista psicofisico, dell'inserimento lavorativo e, quindi, l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, quali naturalmente ex tossicodipendenti, ex alcolisti, detenuti, ma, direi, anche altri ancora; e, quindi, l'offerta di servizi educativi di supporto alle famiglie. 
  Ci troviamo di fronte al pieno riconoscimento del principio di sussidiarietà, nell'ottica di rafforzamento di welfare rurale dei soggetti svantaggiati e dei territori svantaggiati, poveri e isolati socialmente ed economicamente, senza però, naturalmente, inficiare le caratteristiche delle imprese. 
  Queste esperienze, da un lato, producono servizi di grande valore sociale, dall'altro lato, sono in grado di produrre benefici in termini di sviluppo e di reddito, soprattutto per quelle imprese e per quelle cooperative, come dicevo poc'anzi, che presiedono le zone più svantaggiate, più marginali e che, proprio perché ai margini dei territori e della società, sono caratterizzate, appunto, da scarsa redditività. Addirittura, nel pacchetto di proposte per la riforma, appunto, della PAC, la Politica agricola comune, presentata dalla Commissione europea, la proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, all'articolo 6, individua l'inclusione sociale come una tra le sei priorità. In tale ambito sono indicate le attività volte a favorire, quindi, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. Questo il leit motiv delle leggi, così come anche ha dichiarato più volte, per la sua presenza attiva e consueta, devo dire, in Commissione – ormai ci ha abituato alla sua presenza – il qui presente Viceministro Andrea Olivero, che ringrazio. Naturalmente all'inclusione sociale fa riferimento anche la proposta di regolamento sul programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 che si ricollega alla Strategia Europa 2020. 
  Questo provvedimento è arrivato in Aula, come dicevo prima, dopo un'accurata e approfondita indagine conoscitiva e dopo tantissime audizioni degli operatori di settore ed esperti in materia, perché è vero, com’è vero, che la politica e le istituzioni per riuscire ad entrare e quindi a snodare i problemi dal punto di vista, soprattutto, pratico devono entrare in contatto sempre con gli operatori di settore, sempre con coloro i quali si occupano, naturalmente, dei singoli settori. Ciò, al fine di costruire, come dicevo prima, un quadro unitario di riferimento per le legislazioni regionali, di coordinare il complesso delle politiche e delle competenze interessate e di fornire le basi per lo sviluppo di tutte le potenzialità e di tutte le esperienze. Potrà sembrare una dizione strana, non comune, ma il provvedimento che, oggi, l'Aula si appresta a discutere riguarda, forse, una delle pratiche più rivoluzionarie che sta interessando il nostro tempo; il settore primario per eccellenza ha riacquistato, finalmente, la sua centralità in relazione al precipuo connotato sociale. Dopo la sbornia involutiva, direi, se mi è consentito, del modello consumistico, l'acquisizione della centralità della qualità di ciò che arriva sulle nostre tavole, ha mutato anche la prospettiva culturale da cui muove, appunto, il titolo di questa proposta di legge che ci apprestiamo, da oggi, ad esaminare in Aula. 
  Il processo che porta alla nascita, in Italia, delle prime esperienze legate all'agricoltura sociale parte intorno al 1960 e riguarda prevalentemente progetti di inserimento occupazionale di persone vulnerabili o a rischio di marginalizzazione. Tali sperimentazioni pionieristiche si sono rivelate tra le risposte più efficaci al disagio sociale perché hanno permesso percorsi di riabilitazione e di inserimento lavorativo molto più di altre strade, magari maggiormente ricercate dagli addetti ai lavori o da alcuni sistemi di pensiero prettamente tradizionale. 
  Da qualche tempo, anche chi non è esperto del settore, ma semplicemente è una mamma attenta alle cose che i propri figli mangiano a scuola, ha sentito parlare – e conosce – di esperienze territoriali quali aziende agrisociali o fattorie sociali. L'azienda svolge la propria attività agricola e zootecnica per vendere i propri prodotti sul mercato, ma lo fa in maniera integrata e a vantaggio di determinati soggetti come, ad esempio, dicevo prima, portatori di handicap, detenuti, tossicodipendenti, alcolisti, ma anche, perché no, e questo lo dico da mamma, per le mense dei bimbi o per gli anziani residenti negli RSA o, anche, per quei soggetti che risiedono in comprensori complessi. Questo tipo di associazionismo sociale può essere definito anche multifunzionale, così come recita l'articolo 2135 del codice civile, che quindi applicheremo, poiché realizza percorsi terapeutici e riabilitativi di integrazione dei soggetti interessati. Tale attività sta assumendo, pertanto, un ruolo sempre più significativo anche alla luce del valore riconosciuto, appunto, della multifunzionalità dell'azienda agricola nonché della crisi e dell'evoluzione dei tradizionali sistemi di welfare. Riconducendo il ragionamento sulla multifunzionalità, appunto, menzioniamo l'articolo 2135, oggi, questo tipo di modello non vanifica affatto la prospettiva imprenditoriale, anzi, molte esperienze in essere testimoniano, infatti, che chi intraprende questa vocazione può innescare un meccanismo virtuoso sul territorio, aprendo prospettive di mercato.

In Italia, con la legge n. 381 del 1991, siamo stati pionieri di una legislazione tra le più avanzate d'Europa – mi sia consentito dire – nel settore della cooperazione con finalità sociali, e oggi in Italia risultano essere oltre 750 le aziende che operano nel cosiddetto campo dell'agricoltura sociale, di cui oltre la metà, 450, sono cooperative di «tipo B», cioè che possono svolgere e gestire servizi differenti oltre a quelli prettamente sociosanitari ed educativi. Ecco perché è necessario intervenire da un punto di vista legislativo: noi abbiamo assistito in questi anni ad un vero gap, ad un vuoto legislativo in materia di agricoltura sociale, ed è arrivato quindi il momento di legiferare. Come è già stato detto, esiste, infatti, una serie di problematiche a livello nazionale ed europeo che riguarda le attività di agricoltura sociale, a partire dalla mancanza di un quadro normativo di riferimento per gli operatori agricoli e sociosanitari e i livelli istituzionali coinvolti, difficoltà che si palesano soprattutto nella fase di start up delle nuove imprese, difficoltà che si sono accentuate anche per l'assetto istituzionale del Titolo V, per cui, diverse regioni sono intervenute a regolamentare in maniera diversa questo preciso ambito di agricoltura ed altre non lo hanno assolutamente fatto, lasciando margini di incertezza per chi vuole intraprendere questo tipo di attività. Ciò ha evidenziato, quindi, non pochi limiti nei comprensori territoriali di riferimento in regioni nelle quali non si è affatto legiferato in materia, oppure regioni limitrofe che applicano delle leggi diverse tra loro. Quindi, non è possibile continuare ancora in questo modo. Pertanto, le differenti sensibilità da parte dei soggetti istituzionali locali, la nascita di uno spontaneismo di matrice culturale molto significativo, che ha condiviso e supportato progetti innovativi, il difforme quadro normativo regionale e il mancato utilizzo di risorse comunitarie sono le criticità che si sono incontrate in ambito di agricoltura sociale e di fatto ne hanno impedito una piena valorizzazione. Sono state queste le ragioni che hanno animato il lavoro di questi mesi in Commissione e che hanno visto un approdo importante in questo testo unificato, che credo raccolga un punto di caduta molto avanzato e in grado di far fare al nostro Paese un passo in avanti significativo nella coniugazione tra produzioni e profili di welfare
  Il testo in esame è composto di sette articoli. Il primo concerne le finalità della legge, in quanto mira a definire la promozione dell'agricoltura sociale nel rispetto dei principi previsti anche dall'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto delle competenze regionali. Mira a promuoverla nel suo profilo poliedrico, che ricomprende anche lo sviluppo nell'ambito dei servizi sociali, dei servizi sociosanitari, dei servizi educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali di zone rurali svantaggiate. 
  L'articolo 2 punta a dare una declinazione puntuale della definizione di agricoltura sociale, per la quale si intendono: le attività esercitate dagli imprenditori agricoli come da articolo 2135 del codice civile che puntano a realizzare l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili; prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, compresi gli agrinido nonché l'accoglienza e il soggiorno di persone in difficoltà appunto come disabili e persone anziane; prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale (pensiamo all'ippoterapia, alla coltivazione di piante, ai progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare puntando sulla consapevolezza). 
  L'articolo 3 concerne il riconoscimento degli operatori in ambito di agricoltura sociale. 
  L'articolo 4 riguarda invece l'organizzazione dei produttori, che appunto possono costituirsi in organizzazioni per attività di agricoltura sociale. 
  L'articolo 5 riguarda i locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, con la previsione di interventi anche da parte delle regioni per il recupero e la valorizzazione di immobili dismessi in ambito rurale che possono essere funzionali alla promozione dell'attività di agricoltura sociale. Basti pensare, nel Mezzogiorno, a quanti immobili – e lo dico da deputato calabrese – possono essere coinvolti in tale progetto, a partire da quelli dell'ente di riforma. 
  L'articolo 6 interessa invece le misure di sostegno. Ad esempio, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agro-alimentari provenienti appunti da agricoltura sociale. 
  Ma ci sono anche i commi 3 e 4 di questo articolo su cui vorrei spendere una parola in più in Assemblea in quanto prevedono criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale anche e soprattutto utilizzando i beni e i terreni confiscati alla mafia, ai sensi del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 16 settembre del 2011, n. 159. Così come nel Codice delle leggi antimafia, viene inserito il riconoscimento della funzione degli operatori di agricoltura sociale proprio in relazione alla peculiarità che si intende attribuire a questa forma di iniziativa economica e sociale. Sono profili legislativi profondamente innovativi. 
  Infine l'articolo 7 che riguarda la costituzione presso il Ministero dell'Osservatorio nazionale per l'agricoltura sociale che rappresenterà la vera struttura nevralgica per definirne la missione, la funzione, gli ambiti di agricoltura sociale nonché per monitorare buone pratiche, valutarne l'impatto, scorgerne criticità e attenzionare istituzionalmente quelli che sono eventualmente gli interventi da adottare per migliorare l'esercizio di tale strumento. 
  L'approdo ed il licenziamento in Aula di questo provvedimento, io sono sicura, signor Presidente, aiuterà il nostro Paese a fare un ulteriore passo in avanti in un ambito molto delicato ed innovativo sia sotto il profilo delle produzioni, ma anche delle pratiche di welfare e avrà un impatto molto significativo soprattutto dal punto di vista culturale, un'altra inversione culturale. 
  In un nuovo senso di marcia – quello verso la crescita delle nuove generazioni, avendo degli agrinidi, consentendo di dare un'opportunità a persone svantaggiate, sviluppando una maggiore consapevolezza sul consumo sano, centrando tutto sulla qualità e soprattutto su una qualità dalla forte caratterizzazione etica – è il cuore del provvedimento. 
  Da relatrice alla sua prima esperienza parlamentare – e non sono qui oggi a compiere i rituali ringraziamenti perché lo faremo poi a completamento dei lavori appunto di questo provvedimento in Aula – non posso che essere onorata di aver lavorato con la Commissione alla stesura di questo provvedimento, anche perché si tratta di una proposta di iniziativa parlamentare e questo dà vera centralità al nostro lavoro, alla passione che tutti i colleghi, a prescindere dal colore politico, hanno messo per portare avanti questo provvedimento. 
  Sono convinta che l'Assemblea consentirà la rapida approvazione di questa proposta di legge e finalmente l'Italia avrà un quadro normativo, certo migliorabile, soprattutto sotto il profilo del sostegno e della fiscalità, ma sicuramente adeguato, moderno e maggiormente rispondente a quelle che fino ad oggi erano semplicemente buone pratiche, spesso isolate, di incrocio tra produzione e sistema di welfare
  Con questo provvedimento cambia la prospettiva e il nostro Paese fa passo in avanti soprattutto, e questo lo abbiamo sempre detto in Commissione agricoltura, sia nei confronti dei soggetti più deboli e svantaggiati sia verso quelle imprese agricole che hanno puntato tutto sull'investimento in agricoltura ed in particolare in agricoltura sociale.